Giudice Sportivo: ammenda di mille euro, due giornate a Costa e una a Malomo
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 3 e 4 Ottobre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 1, 2 E 3 OTTOBRE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società CARRARESE, CROTONE, FERALPISALO’, FIDELIS ANDRIA, FOGGIA, PESCARA, PERGOLETTESE, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
– ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
GARA PESCARA – MONTEROSI TUSCIA DEL 1 OTTOBRE 2022
Il Giudice Sportivo,
in ordine alla segnalazione della Procura Federale relativa ad un’espressione blasfema proferita da parte di un tesserato della Soc. Pescara, percepita a breve distanza, chiede alla Procura Federale di effettuare accertamenti sulle seguenti circostanze:
– l’esatta collocazione del suddetto tesserato;
– se l’espressione blasfema possa essere stata percepita da altri soggetti presenti e, in caso positivo, con l’acquisizione delle relative dichiarazioni;
– in particolare, se qualcuno dei componenti la squadra arbitrale abbia percepito l’espressione, con la specificazione della relativa e rispettiva posizione e l’acquisizione delle relative dichiarazioni.
Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.
SOCIETA’
AMMENDA
€ 5000 PRO PATRIA
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore 2 degli spalti denominato “pop. locali”, intonato cori oltraggiosi nei confronti:
1 al 34° minuto del primo tempo, per tre volte per circa 20 secondi, delle Forze dell’Ordine;
2 al 36° minuto del secondo tempo, per tre volte di seguito per circa 25 secondi, di Istituzioni Calcistiche.
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore 2 degli spalti denominato “pop. locali”, intonato, al 35° ed al 43° minuto del primo tempo e al 35° minuto del secondo tempo, cori espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti dei tifosi avversari, cori tutti percepiti da un solo Rappresentante della Procura Federale sui due presenti e, quindi, privi del requisito della percezione reale previsto dall’art. 28 C.G.S.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).
€ 2500 ACR MESSINA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti ingiuriosi ed antiregolamentari commessi, alla fine del primo tempo, durante la fase di rientro negli spogliatoi da parte delle squadre, da un suo sostenitore, posizionato all’altezza del tunnel posto sul lato destro della Curva Sud, lato tribuna denominata “b”, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’essersi aggrappato ad una ringhiera posta sulla vetrata divisoria del campo, nell’avere inveito ed offeso un calciatore della società ACR Messina, scusandosi con lo stesso al termine della gara;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti ingiuriosi ed antiregolamentari commessi, al 20° minuto del primo tempo, da un suo sostenitore, posizionato nella curva sud, lato tribuna “a”, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’essere salito sul tetto del tunnel in materiale plastico, saltandovi sopra, ed avere inveito contro il portiere della Squadra avversaria;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti ingiuriosi ed antiregolamentari commessi, al 44° minuto del secondo tempo, da un suo sostenitore, posizionato nella Curva Sud, lato tribuna “a”, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’essere salito sul tetto del tunnel in materiale plastico, ed avere inveito contro i Giocatori della Squadra avversaria;
D) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva loro riservato, intonato, al 46° minuto del primo tempo, per cinque volte in pochi secondi, cori oltraggiosi nei confronti dell’Arbitro;
E) per avere una persona non autorizzata, ma riconducibile alla società ACR Messina, addetta all’intrattenimento del pubblico con un potente impianto stereo, sostato all’interno del recinto di giuoco, dalla fase di riscaldamento delle squadre fino a fine gara, ivi rimanendo nonostante gli inviti ad allontanarsi rivolti dal Commissario di Campo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. Misura ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c., supplemento c.c.).
€ 2000 CROTONE
A) per avere la quasi totalità dei sostenitori posizionati nel settore Curva Sud intonato, dal 30° minuto al 32° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti della Città dei tifosi ospiti, comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale;
B) per avere la quasi totalità dei sostenitori posizionati nel settore Curva Sud e alcuni sostenitori posizionati nella Tribuna coperta, al 30° minuto del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti della Città dei tifosi ospiti, comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco nove bottigliette d’acqua.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non sono state causate conseguenze dannose dal lancio degli oggetti sopra. Misura ulteriormente attenuata in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. indicati (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 2000 RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 12° minuto circa del secondo tempo, all’interno del recinto di gioco, in corrispondenza della pista di atletica, varie confezioni di caffè Borghetti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1000 FOGGIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, dopo il termine dell’incontro, un petardo di media intensità e due fumogeni;
B) per avere i suoi sostenitori intonato, al 30° minuto e per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Misura ulteriormente attenuta in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1000 TARANTO per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi da un suo sostenitore, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, alle ore 17:10 circa, durante il riscaldamento delle squadre e della terna arbitrale, scavalcato la vetrata perimetrale che divide il recinto di gioco dalla gradinata e nell’essere entrato nel recinto di gioco, venendo fermato ed allontanato dopo pochi minuti da due steward.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato l’intervento fattivo del personale addetto alla sicurezza. Misura ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1000 TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere alcuni suoi sostenitori (cinque, di cui tre bambini) occupanti la curva nord scavalcato la recinzione per festeggiare i giocatori in occasione della rete segnata a pochi secondi dal termine della gara, rimanendo lungo la pista di atletica e venendo fatti subito rientrare sugli spalti grazie all’intervento del DGE e dello SLO.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutati le modalità complessive dei fatti e l’intervento fattivo dei Dirigenti della Società (r. proc. fed.).
€ 800 AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 69° minuto all’interno del terreno di gioco un fumogeno.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 OTTOBRE 2022
DELLI CARRI DANIELE (PESCARA)
per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro gesticolando nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di dirigente addetto all’arbitro
ricoperta dal DELLI CARRI.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 11 OTTOBRE 2022 ED € 500 DI AMMENDA
LOVISA MATTEO (PORDENONE)
per avere, al 3° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione pronunciando al suo indirizzo frasi irriguardose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA
SEPE PASQUALE (VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione pronunciando al suo indirizzo una frase irriguardosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BIANCHINI GIUSEPPE (ARZIGNANO V.)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
DE SIMONE DOMENICO (GUBBIO)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’assistente arbitrale, pronunciando al suo indirizzo una frase irriguardosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.a.a.).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (VI INFR)
BRAGLIA PIERO (GUBBIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
MENICHINI LEONARDO (MONTEROSI TUSCIA)
AMMONIZIONE (II INFR)
AUTERI GAETANO (ACR MESSINA)
CICERI ANDREA (SANGIULIANO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CURZI ANDREA (PRO PATRIA)
SESTO MARCO (SANGIULIANO)
MASSAGGIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ANDREUCCI IVANO (PONTEDERA)
per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro pronunciando al suo indirizzo frasi offensive.
Ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMONIZIONE (I INFR)
CELOTTI MATTEO (PRO PATRIA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
COSTA FILIPPO (FOGGIA)
per aver, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo spinge con due mani sul petto con foga e vigoria
facendolo cadere a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
D’AMICO FELICE (PRO SESTO)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, contrastandolo con uso di forza eccessiva e mettendone a rischio l’incolumità fisica.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MALOMO ALESSANDRO (FOGGIA)
per aver, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
VAGHI STEFANO (PRO PATRIA)
per aver, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
BOZHANAJ KLEI (CARRARESE)
per aver, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
ESPECHE MARCOS ANDRES (PONTEDERA)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PIETRA NICCOLO’ (AQUILA MONTEVARCHI)
GYABUAA MANU EMMANUEL (PESCARA)
LUCENTI MATTEO (PERGOLETTESE)
COSENZA FRANCESCO (PIACENZA)
ROLFINI ALEX (L.R. VICENZA)
DI CAIRANO DAVIDE (VITERBESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MISURACA GIANVITO (FERMANA)
GILLI MATTEO (GELBISON)
LA ROSA LUCA (OLBIA)
PIRRELLO ROBERTO (PORDENONE)
LAARIBI MOHAMED (POTENZA)
CORRADI MATTIA (PRO SESTO)
ESPOSITO GIANLUCA (RENATE)
FERRARI FRANCO (L.R. VICENZA)
RADA ARMAND (VIRTUS ENTELLA)
FAEDO CARLO (VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (III INFR)
DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)
DEZI JACOPO (PADOVA)
PETRICCIONE JACOPO (CROTONE)
URSO FRANCESCO (FIDELIS ANDRIA)
STRONATI RICCARDO (FIORENZUOLA)
GIORNO FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)
BENSAJA NICHOLAS (IMOLESE)
BARRENECHEA ENZO ALAN TOMAS (JUVENTUS NEXT GEN)
AMADIO STEFANO (LATINA)
BRUZZANITI GIOVANNI (LUCCHESE)
PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA)
GIRASOLE DOMENICO (POTENZA)
GIAMPAOLO DANIEL (RECANATESE)
QUACQUARELLI GABRIELE (RECANATESE)
ALESSIO RICCARDO (S. DONATO TAVARNELLE)
NOCCIOLI FRANCESCO (S. DONATO TAVARNELLE)
NUNZIATINI FRANCESCO (S. DONATO TAVARNELLE)
MASALA ALESSANDRO (TORRES)
FEDATO FRANCESCO (VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
GUSU MIHAI VASILICA (ALBINOLEFFE)
FILIP ROBERT CONSTANT (ALESSANDRIA)
MEZZONI FRANCESCO (ANCONA)
PAOLUCCI LORENZO (ANCONA)
GIORDANI GIULIO (AQUILA MONTEVARCHI)
MARTINELLI SEAN (AQUILA MONTEVARCHI)
BORDO LORENZO (ARZIGNANO V.)
PARIGI GIACOMO (ARZIGNANO V.)
LIGI ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA)
BRIGNOLI TOMMASO (PRO PATRIA)
AURILETTO SIMONE (AVELLINO)
DETTORI FRANCESCO (PICERNO)
ESPOSITO EMMANUELE (PICERNO)
MONTI NICCOLO’ (PICERNO)
COSTA FILIPPO (FOGGIA)
SCHENETTI ANDREA (FOGGIA)
BATTISTINI MATTEO (LECCO)
ENRICI PATRICK (LECCO)
SCHIAVI NICOLAS ADRIAN (CARRARESE)
VANDEPUTTE JARI (CATANZARO)
CATANESE GIOVANNI (PONTEDERA)
MUTTON CRISTIAN (PONTEDERA)
CHIRICO’ COSIMO (CROTONE)
CANCELLOTTI TOMMASO (PESCARA
D’ORAZIO LUDOVICO (FERALPISALO’)
ICARDI SIMONE (FERALPISALO’)
SALINES EMMANUELE (FERALPISALO’)
FIORINI MATTIA (FIORENZUOLA)
PIERNO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)
TCHETCHOUA NDZO GIOVANNI DUREL (VIRTUS FRANCAVILLA)
ARTISTICO GABRIELE (GUBBIO)
REDOLFI ALEX (GUBBIO)
SPINA MARCO (GUBBIO)
ZAGNONI DAVIDE (IMOLESE)
ALTOBELLI DANIELE (JUVE STABIA)
MIGNANELLI DANIELE (JUVE STABIA)
RICCI MANUEL (JUVE STABIA)
RAVASIO MARIO (LUCCHESE)
CERESOLI ANDREA (MANTOVA)
CURIALE DAVIS (ACR MESSINA)
DAGA RICCARDO (ACR MESSINA)
FILI’ GIUSEPPE (ACR MESSINA)
MARINO ROBERTO (ACR MESSINA)
BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)
CANCELLIERI DAMIANO (MONTEROSI TUSCIA)
PARLATI SAMUELE (MONTEROSI TUSCIA)
CIANCIO SIMONE (NOVARA)
GONZALEZ PABLO ANDRES (NOVARA)
RANIERI ROBERTO (NOVARA)
ROCCA MICHELE (NOVARA)
BIANCU ROBERTO (OLBIA)
OCCHIONI FABIO (OLBIA)
GUIU VILANOVA BERNAT (PERGOLETTESE)
NELLI JACOPO (PIACENZA)
BURRAI SALVATORE (PORDENONE)
TORRASI EMANUELE (PORDENONE)
CATURANO SALVATORE (POTENZA)
GIUBILATO LORENZO (PRO SESTO)
VERGARA ANTONIO (PRO VERCELLI)
GUGLIELMOTTI DAVIDE (REGGIANA)
LAEZZA GIULIANO (REGGIANA)
PIETRANGELI NICOLA (RIMINI)
TONELLI SIMONE (RIMINI)
BAGGI FEDERICO (SANGIULIANO)
ZANON SIMONE (SANGIULIANO)
RAIMO ALESSANDRO (SIENA)
DE MARIA VINCENT (TARANTO)
FERRARA ANTONIO (TARANTO)
ANTONELLI NICOLO’ (TORRES)
GIRGI ALESSIO (TORRES)
RUOCCO FRANCESCO (TORRES)
FURLAN FEDERICO (TRIESTINA)
GHISLANDI DAVIDE ANGELO (TRIESTINA)
LOLLO LORENZO (TRIESTINA)
ACQUADRO ALBERTO (TURRIS)
LONGO SALVATORE (TURRIS)
CAVION MICHELE (L.R. VICENZA)
REALI STEFANO ROBERTO (VIRTUS ENTELLA)
GIACOMEL ALESSANDRO (VIRTUS VERONA)
TALARICO RAUL (VIRTUS VERONA)
MAROTTA ALESSANDRO (VITERBESE)
VOLPICELLI EMILIO (VITERBESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
BOCALON RICCARDO (TRENTO)
GARCIA TENA POL (TRENTO)
RUFFO LUCI DION (TRENTO)
SALTARELLI MIRKO (ALBINOLEFFE)
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP (ALESSANDRIA)
AMATUCCI FRANCESCO (AQUILA MONTEVARCHI)
BOCCADAMO ANTONIO (AQUILA MONTEVARCHI)
KERNEZO GABRIELE (AQUILA MONTEVARCHI)
CESTER STEFANO (ARZIGNANO V.)
CHAKIR MOHAMMED AMINE (PRO PATRIA)
STANZANI LEONARDO (PRO PATRIA)
VAGHI STEFANO (PRO PATRIA)
GARETTO MARCO (AVELLINO)
GERARDI FEDERICO (PICERNO)
GARATTONI ALESSANDRO (FOGGIA)
PAPAZOV TOMISLAV IVANOV (FOGGIA)
VUTHAJ DARDAN (FOGGIA)
EUSEPI UMBERTO (LECCO)
BELLI FRANCESCO (PADOVA)
CAPELLO ALESSANDRO (CARRARESE)
PASCIUTI LORENZO (CARRARESE)
FRANCESCONI MATTEO (CESENA)
MARTINELLI RICCARDO (PONTEDERA)
NICASTRO FRANCESCO (PONTEDERA)
PITTARELLO FILIPPO MARIA (FERALPISALO’)
SILIGARDI LUCA (FERALPISALO’)
PINZI RICCARDO (FERMANA)
ROMEO FEDERICO (FERMANA)
DELVINO FABIO FERNANDO (FIDELIS ANDRIA)
MILILLO ALESSIO (FIDELIS ANDRIA)
ISELLE TOMMASO (FIORENZUOLA)
CISCO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
EJESI RICCARDO UGONNA (VIRTUS FRANCAVILLA)
MASTROPIETRO FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)
PATIERNO FRANCESCO COSIMO (VIRTUS FRANCAVILLA)
PAPA SALVATORE (GELBISON)
BERMAN TAMIR (GIUGLIANO)
PORTANOVA DENIS (GUBBIO)
SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)
DE FEO GIANMARCO (IMOLESE)
MASELLI SERGIO (JUVE STABIA)
PELUSO MICHELE (JUVE STABIA)
MUHAREMOVIC TARIK (JUVENTUS NEXT GEN)
PECORINO EMANUELE (JUVENTUS NEXT GEN)
CELLI ALESSANDRO (LATINA)
CUCCHIETTI TOMMASO (LUCCHESE)
MENSAH DAVIS (MANTOVA)
FOFANA LAMINE (ACR MESSINA)
TOLOMELLO FILIPPO (MONTEROSI TUSCIA)
BURIC NIKOLA (NOVARA)
MASINI PATRIZIO (NOVARA)
BRIGNANI FABRIZIO (OLBIA)
GABRIELI NICCOLO (OLBIA)
ARINI MARIANO (PERGOLETTESE)
VITALUCCI HIDE (PERGOLETTESE)
MUNARI DAVIDE (PIACENZA)
PERSIA ANGELO (PIACENZA)
BASSOLI ALESSANDRO (PORDENONE)
ZAMMARINI ROBERTO (PORDENONE)
CAPELLI ALESSANDRO (PRO SESTO)
GATTO LEONARDO DAVIDE (PRO VERCELLI)
PERROTTA MARCO (PRO VERCELLI)
PEDONE ALEX (SANGIULIANO)
GIANOLA FEDERICO (TORRES)
LIVIERO MATTEO (TORRES)
SALVATO ALESSIO (TORRES)
ADORANTE ANDREA (TRIESTINA)
PETRELLI ELIA (TRIESTINA)
SOTTINI EDOARDO (TRIESTINA)
BOCCIA SALVATORE (TURRIS)
FINARDI SEBASTIANO (TURRIS)
INVERNIZZI ANDREA (TURRIS)
DOUMBIA ABDOU (VIRTUS ENTELLA)
FAGGIOLI ALESSANDRO (VIRTUS ENTELLA)
CELLA STEFANO (VIRTUS VERONA)
HALLFREDSSON EMIL (VIRTUS VERONA)
AUCELLI CHRISTIAN (VIS PESARO)
CAMPANI MATTEO (VIS PESARO)
FARRONI ALESSANDRO (VIS PESARO)
NGOM MAMADOU BARA (VIS PESARO)
RODIO FRANCESCO (VITERBESE)