Giudice Sportivo: una giornata a Kontek e Di Noia. Ammenda di 1500 euro al Foggia
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 5 Giugno 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 4 GIUGNO 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare di andata delle Semifinali Play Off i sostenitori delle Società Cesena, Foggia e Lecco, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA
€ 1500 FOGGIA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, rispettivamente due dal Settore Curva Sud ed uno dal Settore Distinti, prima dell’inizio della gara o contestualmente all’inizio della stessa, tre fumogeni di cui due sul terreno di gioco ed uno nel recinto di gioco;
2. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Nord, al 1° minuto del primo tempo un petardo di elevata potenza, nel recinto di gioco;
3. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 2° minuto del primo tempo, in occasione del primo goal della propria squadra, due basi di fumogeni spenti, sul terreno di gioco;
4. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 4° minuto del secondo tempo, in occasione del primo goal della squadra avversaria, due basi di fumogeni spenti, sul terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. proc. fed., supplemento r. c.c.).
€ 500 LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato, un minuto prima dell’inizio della gara, un fumogeno sul recinto di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)
DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)
KONTEK IVAN (FOGGIA)
ARDIZZONE FRANCESCO (LECCO)
AMMONIZIONE (I INFR)
BIANCONI ALESSANDRO (LECCO)
TOZZO ANDREA (CESENA)
GOZZI PAOLO (PESCARA)
RAFIA HAMZA (PESCARA)