Giudice Sportivo: una giornata a Carillo e Riccardi

Giudice Sportivo: una giornata a Carillo e Riccardi

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 4 Dicembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:

GARE DEL 2, 3 e 4 DICEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, JUVE STABIA, LATINA, MONOPOLI, SORRENTO e TURRIS, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.

GARA BRINDISI- CROTONE DEL 3 DICEMBRE 2023
Il Giudice Sportivo,
rilevato che dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, supplemento referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica) risulta che i sostenitori della Società Brindisi, posizionati nel Settore Curva Sud, hanno lanciato:
1. al 66° minuto circa del secondo tempo, una dozzina di fumogeni sul terreno di gioco determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa quattro minuti per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione degli stessi;
2. al 69° minuto circa della gara, un fumogeno sul terreno di gioco determinando, con tale condotta, un ulteriore ritardo nella ripresa del gioco per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione dello stesso;
3. al 90° minuto della gara, due fumogeni e una bottiglietta d’acqua semipiena, senza conseguenze.
Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di circa cinque minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, degli addetti ai servizi ed hanno provocato danni al manto erboso.
Considerate le precedenti condotte tenute dai sostenitori del Brindisi, in generale, e, in particolare, di quelli che occupano la Curva Sud, di natura analoga a quella oggetto della presente decisione (cfr. C.U. 71/DIV del 2.11.2023 e C.U. n. 93/DIV del 27.11.2023).
Ritenuto che la reiterazione di condotte della medesima natura, di particolare gravità e pericolosità rappresenti un importante elemento di valutazione in ordine alla dosimetria e all’adeguatezza della sanzione;
Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, – ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S sia equo irrogare la sanzione di un’ammenda e dell’obbligo di disputare la gara con uno o più Settori privi di spettatori;
P.Q.M.
– delibera di sanzionare la Società BRINDISI con l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Sud, privo di spettatori e con l’irrogazione di EURO 1000,00 di AMMENDA.
Si precisa che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Sud priva di spettatori inflitta alla Società Brindisi, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata casalinga di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.1, r. Assistente Arbitrale n.2, r. IV Ufficiale, r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

GARA CASERTANA – FOGGIA DEL 4 DICEMBRE 2023
Il Giudice Sportivo, con riferimento alla gara in oggetto, si riserva ogni provvedimento in ordine ai comportamenti tenuti dai tifosi di entrambe le squadre.

SOCIETA’
AMMENDA € 1.000,00
POTENZA per avere causato ritardo sia dell’inizio della gara di 4 minuti, che della ripresa di altri 3 minuti a causa di fori nella rete della porta riscontrati prima dell’inizio della gara e prima dell’inizio del secondo tempo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Ospiti, consistiti nell’avere lanciato:
1. all’inizio della gara, un bengala, nel recinto di gioco provocando la bruciatura del telone posto a copertura dei LED pubblicitari posizionati a bordo campo;
2. all’inizio della gara, cinque petardi nel recinto di gioco di cui uno provocava il danneggiamento della manichetta dell’acqua dell’impianto antiincendio prontamente sostituito da parte degli addetti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto)

AMMENDA € 600,00
CATANIA
A) per avere i suoi sostenitori (80%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 1° minuto del primo tempo, ripetuto per due volte, e i suoi sostenitori (80%), posizionati nel Settore Curva Sud, al 6° minuto del primo tempo, Intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 45° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena, senza conseguenze;
C) per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi al termine della gara.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00
AVELLINO per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’inizio della gara e al 5° minuto del primo tempo, due petardi di lieve entità nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex. art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 34° e 43° minuto della gara, due petardi di elevata potenza nel proprio Settore, senza creare danni.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

TARANTO per avere i suoi sostenitori, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LAMBERTINI VINCENZO (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al termine del primo tempo, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, in quanto, a seguito di un diverbio tra due calciatori avversari, strattonava per la maglia un calciatore avversario e proferiva nei suoi confronti parole offensive, venendo allontanato dai propri Dirigenti.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DI DONATO DANIELE (LATINA)

AMMONIZIONE (VI INFR)
PAGLIUCA GUIDO (JUVE STABIA)

AMMONIZIONE (III INFR)
LERDA FRANCO (POTENZA)

AMMONIZIONE (I INFR)
LUCARELLI CRISTIANO (CATANIA)
ZANGLA COSIMO (TARANTO)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CATURANO SALVATORE (POTENZA)
per aver tenuto un comportamento, sia gestuale che verbale, offensivo nei confronti dell’Arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ALLEGRINI GIACINTO (AUDACE CERIGNOLA)
RICCARDI DAVIDE (FOGGIA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
POLITO VINCENZO (ACR MESSINA)
CAPPELLETTI DANIEL (BRINDISI)
CARILLO LUIGI (FOGGIA)
PISCOPO KEVIN (JUVE STABIA)
CITTADINO ANDREA (LATINA)
DI LIVIO LORENZO (LATINA)
DE FRANCESCO ALBERTO (SORRENTO)
ARTISTICO GABRIELE (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
KARIC NERMIN (BENEVENTO)
SILVESTRI TOMMASO (CATANIA)
GARATTONI ALESSANDRO (FOGGIA)
BUGLIO DAVIDE (JUVE STABIA)
FANTACCI TOMMASO (MONTEROSI TUSCIA)
GIANNONE LUCA (TURRIS)
MAESTRELLI ALESSIO (TURRIS)
FORTE FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (VI INFR)
MASTRANTONIO DAVIDE (MONTEROSI TUSCIA)
VANO MICHELE (MONTEROSI TUSCIA)
ANTONINI LUI MATIAS (TARANTO)

AMMONIZIONE (III INFR)
FUMAGALLI ERMANNO (ACR MESSINA)
PACCIARDI FEDERICO (ACR MESSINA)
CIONEK THIAGO RANGEL (AVELLINO)
FERRANTE JONATHAN ALEXIS (BENEVENTO)
PAGANINI LUCA (LATINA)
STARITA ERNESTO (MONOPOLI)
GALLO ANDREA (PICERNO)
KANOUTE MAMADOU YAYE (TARANTO)
FRANCO DANIELE (TURRIS)
BIONDI KEVIN (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (II INFR)
D’ANDREA FILIPPO (AUDACE CERIGNOLA)
RUGGIERO ZAK (AUDACE CERIGNOLA)
PINATO MARCO (BENEVENTO)
TAVERNELLI CAMILLO (CASERTANA)
PAPINI FEDERICO (CROTONE)
PERALTA DIEGO (FOGGIA)
BACHINI MATTEO (JUVE STABIA)
TOLOMELLO FILIPPO (MONTEROSI TUSCIA)
BIASIOL ERIC (PICERNO)
VANNUCCHI GIANMARCO (TARANTO)

AMMONIZIONE (I INFR)
RIGIONE MICHELE (AVELLINO)
CRIALESE CARLO (CROTONE)
NEGRO DI STEFANO VINICIUS (CROTONE)
ARMINI NICOLO (POTENZA)
DEL SORBO LUDOVICO (SORRENTO)
RAVASIO MARIO (SORRENTO)
LUCIANI ALESSIO (TARANTO)
CUM GIANLUCA (TURRIS)