Giudice Sportivo: ammenda di 2000 euro al Foggia

Giudice Sportivo: ammenda di 2000 euro al Foggia

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 2 e 3 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:

GARE DEL 1 e 2 OTTOBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, CROTONE, FOGGIA, JUVE STABIA, LATINA, MONOPOLI, POTENZA e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.

SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
FOGGIA
A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord “Franco Mancini” al 4° minuto del primo tempo, intonato per tre volte, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 5° minuto del primo tempo, alcune pietre verso il Settore Ospiti, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c., integrazione r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00
GIUGLIANO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 95° minuto della gara, un oggetto metallico sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. divelto un pannello di materiale plastico posto nel Settore Tribuna Ospiti loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputata la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 4° e 5° minuto del primo tempo, due petardi e due fumogeni verso il Settore Curva Nord occupato dai tifosi del Foggia, così provocando la reazione dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputata la gara in trasferta e i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c., integrazione r. c.c.).

AMMENDA € 800,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dal Settore Curva Nord, al 2° minuto del primo tempo ed al 12° minuto del secondo tempo, nel recinto di gioco nell’area tra la linea di fondo e i tabelloni pubblicitari due petardi, provocando la bruciatura del manto erboso.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 500,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Inferiore G, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 19° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.).

POTENZA per avere una persona non identificata, fatto accesso, subito dopo il fischio finale della gara, nel recinto di gioco e, con fare minaccioso, pronunciato frasi non comprensibili all’indirizzo dei calciatori della società Monterosi Tuscia. Venendo successivamente fermato e, quindi, allontanato dai dirigenti della società Potenza.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutati le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi adottati e l’intervento fattivo dei dirigenti della Società Potenza (r. arbitrale, proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00
MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Ferrovia Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 38° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputata la gara in trasferta e i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c).

AMMENDA € 200,00
JUVE STABIA per avere i suoi sostenitori acceso, prima dell’inizio della gara, alcuni fumogeni all’interno del proprio Settore determinando, con tale condotta, un ritardo di circa due minuti nell’avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al ritardo nell’avvio della gara e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (supplemento r. arbitrale, r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 11 OTTOBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA
DI TORO ELIO (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
D’AMBROSIO VINCENZO (POTENZA)
per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto:
1. indicato nella distinta di gara fra i componenti della panchina aggiuntiva, per l’intero primo tempo della gara non sostava in panchina ma si allontanava dal recinto di gioco per poi rientrare in campo alla fine del primo tempo, rivolgendo frasi irriguardose nei confronti dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo;
2. al rientro delle squadre in campo per la disputata del secondo tempo, non sedeva in panchina ma si allontanava nuovamente dal recinto di gioco uscendo dal cancello posto a ridosso della curva e, al 92° minuto della gara, rientrava in campo e si posizionava in piedi tra le due panchine a ridosso della recinzione del terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed, r. c.c., panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
PAGLIUCA GUIDO (JUVE STABIA)

AMMONIZIONE (I INFR)
FERRARO EMANUELE (ACR MESSINA)
TOMEI FRANCESCO (MONOPOLI)

OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MARSICO ANTONIO (PICERNO)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, a gioco in svolgimento, si alzava dalla panchina pronunciando una frase irriguardosa per dissentire nei confronti di una loro decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BOCIC MILOS (CATANIA)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, mentre gli dava le spalle lo colpiva, con forte intensità, con una manata all’altezza del collo facendolo cadere a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
POLITO VINCENZO (ACR MESSINA)
BENEDETTI SIMONE (AVELLINO)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
MANETTA MARCO (ACR MESSINA)
CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
PROIETTI MATTIA (CASERTANA)
CARILLO LUIGI (FOGGIA)
DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)
SORRENTINO LORENZO (GIUGLIANO)
ROMEO FEDERICO (JUVE STABIA)
VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)
MASTRANTONIO DAVIDE (MONTEROSI TUSCIA)
DE FELICE FRANCESCO (TURRIS)

AMMONIZIONE (II INFR)
MARTINELLI LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
TELLO MUNOZ ANDRES FELIPE (BENEVENTO)
SOPRANO MARCO (CASERTANA)
LADINETTI RICCARDO (CATANIA)
VITALE MATTIA (CROTONE)
BERMAN TAMIR (GIUGLIANO)
BELLICH MARCO (JUVE STABIA)
CITTADINO ANDREA (LATINA)
FAZIO PASQUALE DANIEL (MONOPOLI)
IACCARINO GENNARO (MONOPOLI)
FREDIANI MARCO (MONTEROSI TUSCIA)
PARLATI SAMUELE (MONTEROSI TUSCIA)
VANO MICHELE (MONTEROSI TUSCIA)
NOVELLA MATTIA (PICERNO)
CATURANO SALVATORE (POTENZA)
SCHIATTARELLA PASQUALE (POTENZA)
VERRENGIA BRUNO (POTENZA)
BLONDETT EDOARDO (SORRENTO)
SCALA SALVATORE PIO (SORRENTO)
ENRICI PATRICK (TARANTO)
GIANNONE LUCA (TURRIS)
MICELI MIRKO (TURRIS)
ACCARDI ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
GIOVINCO GIUSEPPE (VIRTUS FRANCAVILLA)
RISOLO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (I INFR)
CAVALLO CARLO (ACR MESSINA)
FUMAGALLI ERMANNO (ACR MESSINA)
ZUNNO MARCO (ACR MESSINA)
LEONETTI VITO (AUDACE CERIGNOLA)
TENTARDINI ALBERTO (AUDACE CERIGNOLA)
MULE ERASMO (AVELLINO)
FERRANTE JONATHAN ALEXIS (BENEVENTO)
NUNZIANTE ALESSANDRO (BENEVENTO)
PINATO MARCO (BENEVENTO)
LOMBARDI LUCA (BRINDISI)
MALACCARI NICOLA (BRINDISI)
SAIO IVAN MARIO (BRINDISI)
CURCIO ALESSIO (CASERTANA)
LOIACONO GIUSEPPE (CROTONE)
TRIBUZZI ALESSIO (CROTONE)
ANTONACCI GIANMARCO (FOGGIA)
BRANCATO ALESSANDRO (FOGGIA)
MARINO ANDREA (FOGGIA)
DE SENA CARMINE (GIUGLIANO)
VOGIATZIS VASILEIOS STEFANOS (GIUGLIANO)
ERRADI BILAL (JUVE STABIA)
FELLA GIUSEPPE (LATINA)
PAGANINI LUCA (LATINA)
STARITA ERNESTO (MONOPOLI)
CIOCCI GIUSEPPE (PESCARA)
SQUIZZATO NICCOLO (PESCARA)
ALLEGRETTO ANDREA (PICERNO)
GALLO ANDREA (PICERNO)
VITALI PABLO (PICERNO)
BIFULCO ALFREDO (TARANTO)
HEINZ JONAS (TARANTO)
ESEMPIO STEFANO (TURRIS)