Giudice Sportivo: ammenda di 2mila euro, tre giornate a Di Pasquale

Giudice Sportivo: ammenda di 2mila euro, tre giornate a Di Pasquale

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 26 Settembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 24 SETTEMBRE 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
ESIMENTI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA, CARRARESE, FOGGIA, GUBBIO, NOVARA, OLBIA, PRO VERCELLI, TRENTO e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.

GARA PERGOLETTESE – ARZIGNANO V. DEL 24.09.2022
Il Giudice Sportivo,
in ordine alla segnalazione di un rappresentante della Procura Federale circa un’espressione blasfema da parte di un tesserato della Soc. ARZIGNANO, percepita a breve distanza, si chiede di conoscere l’esatta collocazione del suddetto tesserato della società e se la percezione dell’espressione possa essere stata estesa agli altri soggetti presenti.
Si chiede, inoltre, se la percezione dell’espressione possa essere stata estesa anche a qualcuno dei componenti la squadra arbitrale, con la specificazione della relativa e rispettiva posizione.
Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

GARA PRO SESTO – SANGIULIANO DEL 24.09.2022
Il Giudice Sportivo,
in ordine alla segnalazione dai rappresentanti della Procura federale circa un’espressione blasfema da parte di un tesserato della Soc. PRO SESTO, percepita a breve distanza, si chiede di conoscere
l’esatta collocazione del suddetto tesserato della società e se la percezione dell’espressione possa essere stata estesa agli altri soggetti presenti.
Si chiede, inoltre, se la percezione dell’espressione possa essere stata estesa anche a qualcuno dei componenti la squadra arbitrale, con la specificazione della relativa e rispettiva posizione.
Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

GARA PRO VERCELLI – NOVARA DEL 24.09.2022
Il Giudice Sportivo,
in ordine alla segnalazione di un rappresentante della Procura federale circa un’espressione blasfema da parte di un tesserato della Soc. PRO VERCELLI, percepita a breve distanza, si chiede di
conoscere l’esatta collocazione del suddetto tesserato della società e se la percezione dell’espressione possa essere stata estesa agli altri soggetti presenti.
Si chiede, inoltre, se la percezione dell’espressione possa essere stata estesa anche a qualcuno dei componenti la squadra arbitrale, con la specificazione della relativa e rispettiva posizione.
Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

GARA GELBISON – TARANTO DEL 24.09.2022
Il Giudice Sportivo,
in ordine alla segnalazione di un rappresentante della Procura federale circa espressioni blasfeme da parte di un tesserato della Soc. TARANTO, percepita a breve distanza, si chiede di conoscere
l’esatta collocazione del suddetto tesserato della società e se la percezione dell’espressione possa essere stata estesa agli altri soggetti presenti.
Si chiede, inoltre, se la percezione dell’espressione possa essere stata estesa anche a qualcuno dei componenti la squadra arbitrale, con la specificazione della relativa e rispettiva posizione.
Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

SOCIETA’
AMMENDA
€ 3000 VIS PESARO
A) fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori ubicati nel settore Tribuna Prato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. all’interno del recinto di gioco, durante la presentazione delle Squadre, al 15° minuto del primo tempo, alcuni bicchieri di plastica semivuoti e alcuni contenenti birra ed un cappello;
2. sul terreno di gioco al 28° minuito del primo tempo, un bicchiere contenente birra ed un cappello; così costringendo l’arbitro ad interrompere il gioco al 30° minuto circa del primo tempo per la rimozione degli oggetti lanciati;
3. al 42° minuto circa del primo tempo, al 53°, al 59° circa, al 71° circa, al 75° minuto circa del secondo tempo, vari bicchieri di plastica contenenti birra ed una bottiglietta di plastica in direzione dell’Assistente Arbitrale che veniva sfiorato in tutte occasioni mentre al 75° minuto veniva colpito in modo lieve da un bicchiere contenente birra;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti ed oltraggiosi commessi dai suoi sostenitori ubicati nel settore Tribuna Prato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver attinto, al 48° minuto del primo tempo, un calciatore della squadra avversaria con tre sputi alla schiena.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti. Misura attenuata anche in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 2000 ACR MESSINA
A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel settore Curva Est intonato, al 31° minuto del secondo tempo ed a fine gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere arrecato danni a sei sediolini posti nel settore ospiti a loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Sanzione attenuata anche in considerazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 2000 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. a fine partita mentre la loro squadra si recava sotto la curva nord a salutare i propri tifosi, nell’avere lanciato in campo dalla curva medesima, in segno di contestazione, quattro bottiglie di acqua da mezzo litro con tappo chiuso e un’asta di bandiera di colore nero della lunghezza di un metro circa;
2. a fine gara, fuori dagli spalti, nell’avere fatto esplodere, vicino alla zona di ingresso degli arbitri, un petardo di elevata potenza acustica e nell’avere lanciato due bengala, vicino alla zona adiacente gli spogliatoi dove si trovavano alcuni tesserati del Foggia, senza colpire alcuno.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose. Sanzione attenuata anche in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 2000 NOVARA
A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel settore curva est intonato, al 24° minuto del secondo tempo, per circa quindici secondi, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel C.U. 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 3° minuto del secondo tempo, un fumogeno che si spegneva immediatamente e, al 20° minuto del secondo tempo, un bicchiere grande di plastica vuoto, oggetti che non arrecavano alcun danno a persone e/o cose;
2. per avere quattro suoi sostenitori, ubicati nella curva loro destinata (CURVA EST), tre per tutta la durata della gara e un quarto dal 35° minuto del secondo tempo, oltrepassato la recinzione ed essere rimasti in piedi appoggiati con corpo e piedi sulla barra senza mai scendere sul recinto di gioco;
C) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere arrecato danni ad un seggiolino posto nel settore loro riservato e ai servizi igienici presenti nella Curva Est, fra l’altro con danneggiamento di alcune canaline elettriche.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Sanzione attenuata anche in considerazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c., supplemento r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 1000 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,  consistiti nell’avere fatto esplodere, all’interno del settore loro riservato, due petardi al momento dell’entrata sul terreno di gioco, uno al minuto 19°, uno al minuto 67°, due durante i minuti di recupero, due dopo la fine della partita, per un totale di 8 petardi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 1000 PRO VERCELLI per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel settore curva ovest, pari a circa il 20% dei relativi occupanti, per un totale di circa 90, intonato, per una sola volta e con tono non particolarmente elevato, al 35° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale (relativamente al quale, mancherebbero, comunque, i presupposti applicativi della dimensione e della percezione reale del fenomeno richiesti dall’art. 28 C.G.S.).
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. Sanzione attenuata anche in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 800 CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 3° minuto del primo tempo, nel settore a loro riservato, un petardo di elevata potenza.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

€ 800 TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 40° minuto circa, nel recinto di gioco, un petardo di elevata potenza.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

€ 500 TARANTO per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato intonato, all’8° minuto circa del secondo, due cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. e valutata la circostanza che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed.).

€ 300 ALESSANDRIA per avere i suoi sostenitori, posizionati nella gradinata nord, intonato, al 43° minuto circa del primo tempo, per cinque volte consecutive, cori oltraggiosi nei confronti dell’arbitro della gara e della categoria arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. Misura attenuata anche in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 300 TORRES per avere alcuni suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato, intonato, al 10° minuto del secondo tempo, al 20° minuto del secondo tempo ed al termine della gara, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche e di loro Rappresentanti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c.).

€ 300 TRIESTINA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato, intonato, al 21° minuto circa del primo tempo ed al 15° minuto circa del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutati le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 OTTOBRE 2022 ED € 500 DI AMMENDA
BOTTURI CHRISTIAN (PRO SESTO)
per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto nonostante i ripetuti richiami da parte del IV ufficiale, usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento referto arbitrale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 OTTOBRE 2022
ESPINOSA LUCA (GIUGLIANO)
per aver, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 OTTOBRE 2022 E AMMENDA € 500,00
VRENNA RAFFAELE (CROTONE)
per avere tenuto, al 93° minuto circa, in occasione dell’espulsione di un calciatore della sua Squadra, un comportamento non corretto nei confronti del calciatore avversario che aveva subito il fallo, proferendo nei suoi confronti, per tre volte, un’espressione ingiuriosa.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc.fed., panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE PER SETTE GIORNI E AMMENDA € 500,00
SCIOTTO PIETRO (ACR MESSINA)
per essere entrato ed essersi trattenuto per due minuti circa negli spogliatoi riservati alla Squadra ospite, prima dell’inizio della gara, mentre era inibito come da decisione C.U. 10/DIV del 6.09.2022.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 9, 13, comma 2, 19 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso, r.proc.fed., r.c.c.).

AMMENDA € 500
GIANCARLO ROMAIRONE (TRIESTINA)
per essersi trattenuto, al termine del primo tempo, nello spogliatoio della Triestina, prima, e nell’area spogliatoi, dopo, senza essere inserito in distinta di gara e, quindi, permanendo in luoghi non
consentiti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).

AMMONIZIONE (I INFR)
ALESSANDRIA CARMINE (CESENA)

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA
GRILLI STEFANO (FERMANA)
per aver, al 15° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).

BENCARDINO SANDRO (SIENA)
per aver, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire platealmente nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PAGLIUCA GUIDO (SIENA)
per avere, al 44°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, dopo essere stato ammonito, applaudiva ironicamente in segno di disapprovazione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. a.a.).

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
PAGLIUCA GUIDO (SIENA)

AMMONIZIONE (II INFR)
MENICHINI LEONARDO (MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE (I INFR)
VIVARINI VINCENZO (CATANZARO)
CALABRO NICOLA ANTONIO (VIRTUS FRANCAVILLA)
FABBRO ALESSANDRO (PERGOLETTESE)
SCALISE MANUEL (PIACENZA)
CASTELLAZZI FABIO (PRO SESTO)
FILIPPI GIACOMO (VITERBESE)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DI PASQUALE DAVIDE (FOGGIA)
per aver, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto con il pallone a distanza di gioco lo colpiva con la gamba alta e i tacchetti esposti in testa con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.

HAMLILI ZACCARIA (MONOPOLI)
per aver, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta e offensiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo avere trattenuto il pallone per ritardare la ripresa del gioco, provocava un confronto animato fra i giocatori di ambo le società coinvolti e nell’occasione con fare minaccioso insultava un avversario e subito dopo, poggiava una mano sul volto spingendolo e facendolo cadere a terra.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GHAZOINI AMINE (VIS PESARO)
per aver, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con un calcio alla coscia con il pallone non a distanza di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerate le modalità della condotta e valutato che non si sono verificate conseguenze dannose.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
PANICO GIUSEPPE ANTONIO (CROTONE)
per aver, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco, effettuando un tackle in scivolata lo colpiva con i tacchetti sulla caviglia.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell’azione compiuta, e dall’altro, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BIASIOL ERIC (GIUGLIANO)
per aver, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MERCATI ALESSANDRO (CARRARESE)
BENALOUANE YOHAN (NOVARA)
NEGRO STEFANO (PORDENONE)
GORI MIRKO (TRIESTINA)
CONTESSA SERGIO (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ZENNARO MATTIA (FERALPISALO’)
ANDREONI CRISTIAN (PORDENONE)
LORA FILIPPO (TORRES)

AMMONIZIONE (III INFR)
BELCASTRO LUCA (TRENTO)
CASINI RICCARDO (ARZIGNANO V.)
LAKTI ERALD (LECCO)
CIANCI PIETRO (CATANZARO)
HRAIECH SABER (CESENA)
GIANDONATO MANUEL (FERMANA)
MISURACA GIANVITO (FERMANA)
GILLI MATTEO (GELBISON)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (GIUGLIANO)
TONTI ALESSANDRO (LATINA)
CARLINI MASSIMILIANO (MONTEROSI TUSCIA)
VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN (PERGOLETTESE)
PIRRELLO ROBERTO (PORDENONE)
LAARIBI MOHAMED (POTENZA)
CORRADI MATTIA (PRO SESTO)
ESPOSITO GIANLUCA (RENATE)
SILVESTRI LUIGI (SIENA)
MANIERO RICCARDO (TURRIS)
RADA ARMAND (VIRTUS ENTELLA)
GAVAZZI FABIO (VIS PESARO)
MONTEAGUDO JUAN CRUZ (VITERBESE)

AMMONIZIONE (II INFR)
COCCO ANDREASALVATORE (ALBINOLEFFE)
CHECCHI LORENZO (ALESSANDRIA)
NEPI ALESSIO (ALESSANDRIA)
PODDA LORENZO (ALESSANDRIA)
SINI SIMONE (ALESSANDRIA)
SPAGNOLI ALBERTO (ANCONA)
GENNARI MATTIA (AQUILA MONTEVARCHI)
BIANCO RAFFAELE (AUDACE CERIGNOLA)
TASCONE MATTIA (AUDACE CERIGNOLA)
SAPORETTI LORENZO (PRO PATRIA)
DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)
MALDONADO MOROCHO LUIS ALBERTO (LECCO)
CALABRESE BERNARDO (PADOVA)
DEZI JACOPO (PADOVA)
JELENIC ENEJ (PADOVA)
BIASCI TOMMASO (CATANZARO)
CELIENTO DANIELE (CESENA)
LADINETTI RICCARDO (PONTEDERA)
GOMEZ GUIDO (CROTONE)
PETRICCIONE JACOPO (CROTONE)
BALESTRERO DAVIDE (FERALPISALO’)
STRONATI RICCARDO (FIORENZUOLA)
IDDA RICCARDO (VIRTUS FRANCAVILLA)
MENDES MURILO OTAVIO (VIRTUS FRANCAVILLA)
MICELI MIRKO (VIRTUS FRANCAVILLA)
PAULINO DA SILVA GLADESTONY ESTE (GIUGLIANO)
MORELLI GABRIELE (GUBBIO)
GERBO ALBERTO (JUVE STABIA)
CARISSONI LORENZO (LATINA)
CARLETTI CRISTIAN (LATINA)
SANNIPOLI DANIEL (LATINA)
BRUZZANITI GIOVANNI (LUCCHESE)
TUMBARELLO GIORGIO (LUCCHESE)
BALDE BALDE IBOURAHIMA (ACR MESSINA)
ALIA MARCO (MONTEROSI TUSCIA)
PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA)
TARTAGLIA ANGELO (MONTEROSI TUSCIA)
VERDE FRANCESCO (MONTEROSI TUSCIA)
BABBI LORENZO (OLBIA)
BENEDETTI AMEDEO (PORDENONE)
CAPOGNA RICCARDO (PRO SESTO)
MAURIZII EMANUELE (PRO SESTO)
MUSTACCHIO MATTIA (PRO VERCELLI)
CARPANI GIANLUCA (RECANATESE)
BALDASSIN LUCA (RENATE)
BRENNA DUCCIO (S. DONATO TAVARNELLE)
GALLIGANI ELIA (S. DONATO TAVARNELLE)
NOCCIOLI FRANCESCO (S. DONATO TAVARNELLE)
COLLODEL RICCARDO (SIENA)
INFANTINO SAVERIANO (TARANTO)
LABRIOLA VALERIO (TARANTO)
MASALA ALESSANDRO (TORRES)
SABBIONE ALESSIO (TRIESTINA)
DESSENA DANIELE (VIRTUS ENTELLA)
PAOLUCCI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)
PASQUATO CRISTIAN (TRENTO)
BALDI MATTEO (ALESSANDRIA)
MIONIC ANTONIO (ALESSANDRIA)
PAGANI FEDERICO VIRGIL (ALESSANDRIA)
SPERANZA MATTIA (ALESSANDRIA)
MEZZONI FRANCESCO (ANCONA)
MARCUCCI ANDREA (AQUILA MONTEVARCHI)
BONETTO ANDREA (ARZIGNANO V.)
NCHAMA OYONO JESUS VALERIANO (ARZIGNANO V.)
D’AUSILIO GUADAGNO MICHELE (AUDACE CERIGNOLA)
BERTONI LUCA (PRO PATRIA)
BOFFELLI ANDREA (PRO PATRIA)
CASTELLI DAVIDE (PRO PATRIA)
NDRECKA ANGELO (PRO PATRIA)
CECCARELLI TOMMASO (AVELLINO)
MATERA ANTONIO (AVELLINO)
DE CRISTOFARO ANTONIO (PICERNO)
FERREIRA DA SILVA FONSECA REGINAL (PICERNO)
MONTI NICCOLO’ (PICERNO)
COSTA FILIPPO (FOGGIA)
ENRICI PATRICK (LECCO)
MELGRATI RICCARDO (LECCO)
ILIE MATEI CHRISTIAN (PADOVA)
RADREZZA IGOR (PADOVA)
GRASSINI DAVIDE (CARRARESE)
MARTINELLI LUCA (CATANZARO)
BIANCHI NICOLO’ (CESENA)
CAGNINA DANIELE (PONTEDERA)
PETROVIC TOMI (PONTEDERA)
SOMMA MARCO (PONTEDERA)
GIRON MAXIME FRANCOIS (CROTONE)
CANCELLOTTI TOMMASO (PESCARA)
LORENZONI FILIPPO (FERMANA)
PINELLI MATTEO (FIDELIS ANDRIA)
CORRENTI MARIO RICCARDO (GELBISON)
NUNZIANTE CHRISTIAN (GELBISON)
PIOVACCARI FEDERICO (GIUGLIANO)
ZULLO WALTER (GIUGLIANO)
TAZZER MASSIMO (GUBBIO)
TOSCANO MARCO (GUBBIO)
ANNAN EBENEZER (IMOLESE)
CASTELLANO FABIO (IMOLESE)
PAGLIUCA MATTIA (IMOLESE)
ROSSI GIANMARIA (IMOLESE)
SERPE LAURENS (IMOLESE)
STIJEPOVIC OGNJEN (IMOLESE)
ZAGNONI DAVIDE (IMOLESE)
ZANON MANUEL (IMOLESE)
BERARDOCCO LUCA (JUVE STABIA)
MIGNANELLI DANIELE (JUVE STABIA)
BORDIN ALESSANDRO (LATINA)
CARDINALI MATTEO (LATINA)
DI LIVIO LORENZO (LATINA)
FABRIZI LUCA (LATINA)
TESSIORE ANDREA (LATINA)
QUIRINI ETTORE (LUCCHESE)
RAVASIO MARIO (LUCCHESE)
DE FRANCESCO ALBERTO (MANTOVA)
GERBAUDO MATTEO (MANTOVA)
CURIALE DAVIS (ACR MESSINA)
MALLAMO ANDREA (ACR MESSINA)
MONTINI MATTIA (MONOPOLI)
CALCAGNI RICCARDO (NOVARA)
CIANCIO SIMONE (NOVARA)
LAMBRUGHI ALESSANDRO (PERGOLETTESE)
COSENZA FRANCESCO (PIACENZA)
LA MESTA DAVIDE (PIACENZA)
PARISI TINO (PIACENZA)
TORRASI EMANUELE (PORDENONE)
DEL PINTO LORENZO (POTENZA)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (POTENZA)
SCHIMMENTI EMANUELE (POTENZA)
VOLPE GIOVANNI (POTENZA)
TONINELLI DARIO (PRO SESTO)
VAGLICA GIOVANNI (PRO SESTO)
CAUZ CRISTIAN (REGGIANA)
CREMONESI MICHELE (REGGIANA)
ROSAFIO MARCO (REGGIANA)
ANGELI MATTEO (RENATE)
MORACHIOLI GREGORIO (RENATE)
PIETRANGELI NICOLA (RIMINI)
VANO MICHELE (RIMINI)
REGOLI PAOLO (S. DONATO TAVARNELLE)
PASCALI MANUEL (SANGIULIANO)
DISANTO FRANCESCO (SIENA)
CARBONI WERTHER (TORRES)
DAMETTO PAOLO (TORRES)
GARAU PIER PAOLO (TORRES)
SCAPPINI STEFANO (TORRES)
FURLAN FEDERICO (TRIESTINA)
LONGO SALVATORE (TURRIS)
PELLIZZER MICHELE (VIRTUS ENTELLA)
REALI STEFANO ROBERTO (VIRTUS ENTELLA)
CASAROTTO MATTEO (VIRTUS VERONA)
DAFFARA MANUEL (VIRTUS VERONA)
COPPOLA MARIO (VIS PESARO)
FUMAGALLI ERMANNO (VITERBESE)
MUNGO DOMENICO (VITERBESE)