Grassani: «La combine è l’illecito sportivo più grave»

Grassani: «La combine è l’illecito sportivo più grave»

Rischi sanzionatori pesantissimi per società e tesserati. La ricostruzione della Procura Federale sul match tra Bitonto e Picerno può portare a gravissime conseguenze. L’avvocato Mattia Grassani, tra i massimi esperti italiano di diritto sportivo, illustra l’ipotesi accusatoria e le possibili sequele per la squadra pugliese e quella lucana.

Avvocato Grassani, quale fattispecie giuridica si fa configurando?
«La fattispecie configurata dalla Procura Federale è quella dell’illecito sportivo, in assoluto la più grave prevista dall’ordinamento sportivo, in quanto attiene alla regolarità dello svolgimento delle gare, altresì sanzionata a livello penale. La contestazione, peraltro, appare davvero strutturata in quanto, nell’ipotesi accusatoria, sono stati raccolti elementi idonei a sostenere l’accusa nei confronti di un dirigente apicale del Picerno (il Direttore Generale Vincenzo Mitro), un intermediario (Vincenzo De Santis, all’epoca tesserato per un club terzo), i vertici del Bitonto (Vice Presidente con delega di rappresentanza e Direttore Generale) e ben sei calciatori del club barese».

I club rischiano di perdere la categoria di appartenenza?
«Il Bitonto certamente in quanto deferito per responsabilità diretta legata alla condotta ascritta al proprio Vice Presidente con delega di rappresentanza, Francesco Rossiello. Se questi venisse condannato, sarebbe pressoché certa la retrocessione nel campionato di categoria inferiore ovvero l’esclusione dalla competizione di competenza, con assegnazione a una categoria inferiore. Per quanto concerne il Picerno, l’addebito rivolto ai club a titolo di responsabilità oggettiva (ovvero riconducibile a soggetti privi della legale rappresentanza dei club) solitamente ha determinato esclusivamente, ove accertato, l’irrogazione della penalizzazione di punti in classifica e non la perdita della categoria. Tuttavia, nel caso in esame, posto che sono coinvolti nella presunta combine cariche di assoluto rilievo di entrambi i club (entrambi i Direttori Generali) non è da escludere che la penalizzazione assuma una portata di assoluta afflittività. Pertanto, il primo e fondamentale obiettivo, per la difesa del Bitonto, sarà ridimensionare la posizione del proprio Vice Presidente, escludendone profili di responsabilità, così da limitare, in caso di accertamento della fondatezza dell’accusa, la sanzione alla penalizzazione di punti in classifica».

Passando ai tesserati, si possono ipotizzare pene pesanti ed esemplari?
«Per le persone fisiche coinvolte, la stessa norma incriminatrice citata nel dispositivo del deferimento chiarisce l’ipotesi sanzionatoria delineata dalla Procura Federale, atteso che, ai sensi di tale disposizione, “i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda non inferiore ad euro 50mila. Più lieve sarà la richiesta elevata nei confronti del dirigente dell’USD Bitonto Paolo D’Aucelli, unico deferito per omessa denuncia, comportamento sanzionato, ovviamente in caso di accertamento, con l’inibizione per un anno e l’ammenda non inferiore a 30mila euro».

La Gazzetta del Mezzogiorno

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